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Articolo n° 1457 del 16 Giugno 2006 delle ore 12:35

Albenga, raccolta “porta a porta”: multe e divieti

Albenga. L’ordinanza comunale prevede il divieto di:
a) abbandonare e depositare in modo incontrollato rifiuti sul suolo e nel suolo nonché di immettere rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee;
b) gettare, versare e depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d’acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale;
c) depositare presso i contenitori porta-rifiuti dislocati sul territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo proveniente da attività agricole, agro-industriali e da lavorazioni in genere;
d) esporre sacchi contenenti rifiuti o componenti degli stessi sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dal servizio di raccolta domiciliare differenziata dei rifiuti, con il sistema porta a porta, nell’area pilota delle Frazioni di Bastia, Campochiesa, Leca, Lusignano, San Fedele, Salea e zona di San Giorgio, approvato con D.G. n. 180 del 13.06.2006, nelle zone e per le frazioni di rifiuto per le quali il servizio viene effettuato con modalità domiciliare;
e) su tutto il territorio comunale smaltire tramite combustione all’aperto rifiuti di qualsiasi genere. Tale divieto non si applica per i rifiuti vegetali a condizione che vengano combusti in aree agricole nel rispetto delle leggi e delle disposizioni in materia vigenti e adottando comunque le cautele per limitare al massimo le emissioni;
1. E’ ammesso il collocamento lungo la pubblica via, in corrispondenza di locali e aree serviti, nei giorni e negli orari stabiliti con D.G. n. 180 del 13.06.2006. dei sacchi forniti dal Comune contenenti i rifiuti solidi urbani o i rifiuti speciali assimilati indifferenziati residuali non riciclabili, per i quali il servizio è organizzato mediante il sistema di raccolta domiciliare. E’ ammesso il collocamento lungo la pubblica via, in corrispondenza di locali e aree serviti, negli orari stabiliti con D.G. n. 180 del 13.06.2006, dei contenitori per i rifiuti solidi urbani o i rifiuti speciali assimilati indifferenziati residuali non riciclabili, racchiusi nei sacchi forniti dal Comune, per i quali il servizio è organizzato mediante il sistema di raccolta domiciliare. Nei contenitori e nei sacchi di cui sopra è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori e i sacchi stessi sono stati destinati secondo il presente atto o le disposizioni di servizio.
2. Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle presenti norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente atto e dalle leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all’Autorità Giudiziaria qualora le violazioni possano costituire ipotesi di reato.
3. I produttori di rifiuti sono tenuti a conferire separatamente, con le modalità indicate nel presente atto o nelle disposizioni organizzative di servizio, i materiali per i quali i flussi di raccolta sono organizzati in modo differenziato.

Le multe per i trasgresori:

Che il mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale per le violazioni di seguito descritte, comporterà l’applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanzioni, tenuto conto degli articoli 114 e 117 della Costituzione, dell’articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000 e con le modalità di cui alla Legge 689/1981:
a) da € 25,00 a € 500,00 per ogni tipologia di rifiuti urbani e speciali assimilati riciclabili conferita con modalità difformi da quelle previste nel presente atto;
b) da € 105,00 a € 620,00 l’abbandono o deposito da parte di chiunque di rifiuti sul suolo o l’immissione in acque superficiali o sotterranee; da €25,00 a € 150,00 se l’abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.
1. È fatta salva la segnalazione all’Autorità Giudiziaria, qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti, ovvero ipotesi di reato nonchè l’applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. I rifiuti collocati in violazione delle caratteristiche quantitative o qualitative prescritte dal presente atto, saranno lasciati sul posto. Dopo il passaggio degli operatori, il produttore avrà l’obbligo di ritiro immediato dei medesimi dagli spazi pubblici.


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