Tutte le notizie di: | archivio
Articolo n° 6613 del 16 Gennaio 2007 delle ore 09:25

Norme sulla sorveglianza dell’anemia infettiva equina

Savona. Emanate disposizioni urgenti per la sorveglianza dell’anemia infettiva equina (AIE). Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2006 (GU n. 285 del 7 dicembre 2006 – Suppl. Ordinario n. 230) l’Ordinanza del Ministero della Salute che ha introdotto, dal 22 dicembre u.s., disposizioni urgenti per la sorveglianza dell’anemia infettiva equina. La malattia, che colpisce esclusivamente gli equidi, è stata segnalata in diversi paesi europei, in Italia, nel periodo aprile-settembre 2006, sono stati denunciati 17 focolai di AIE che hanno coinvolto oltre 600 soggetti. Il Ministero della Salute, in relazione alla comparsa dei focolai in un limitato arco temporale, ritiene: ”probabile l’esistenza di un fattore comune di rischio tale da costituire un grave pericolo per la sanità e il benessere della popolazione animale interessata, con possibili ed imminenti ripercussioni di ordine economico per gli operatori coinvolti”. Nonostante le indicazioni ministeriali avessero raccomandato di proseguire l’attività di sorveglianza, eseguendo almeno il monitoraggio della popolazione equina appartenente ad allevamenti, centri ippici e ippodromi, soltanto in pochissime regioni, tra cui la Regione Liguria, tali misure hanno trovato piena attuazione attraverso un regolare piano di sorveglianza. L’aggravamento della situazione epidemiologica, che si è manifestata con la comparsa in diversi paesi europei, tra cui l’Italia, di numerosi casi di AIE, unitamente all’amplificazione dei fattori di rischio, alla base della trasmissibilità della malattia, hanno reso inadeguata la legislazione nazionale che prevedeva un monitoraggio della popolazione equina su base campionaria, rendendo necessaria l’estensione della sorveglianza all’intera popolazione equina. Il provvedimento rende obbligatorio, entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Ordinanza Ministeriale (22 dicembre 2007 ): il monitoraggio sierologico di tutti gli equidi di età superiore a tre mesi (ad esclusione dei capi allevati unicamente per essere destinati alla macellazione) e, comunque, prima della loro movimentazione [art. 1, comma b)] : da e verso aziende, verso aste, fiere, manifestazioni sportive e concentramenti in forma temporanea. Tale controllo, negli equidi che: svolgono attività sportiva o agonistica, accedono ad ippodromi, aste, manifestazioni ippico – sportive, sono detenuti in ippodromi, centri ippici, centri di addestramento, allevamenti da riproduzione che afferiscono al circuito ippico – sportivo, dovrà essere effettuato entro 4 mesi dall’entrata in vigore dell’OM  (22 aprile 2007), sono esclusi dal controllo secondo questa tempistica, ma non dal controllo annuale, gli equidi sottoposti a controllo posteriormente al 31 agosto 2006. I prelievi per la diagnosi dell’AIE sono effettuati dai Servizi Veterinari delle AA. SS. LL o da Veterinari  L . P. formalmente autorizzati. La  mancata  attuazione  dei  controlli  e la movimentazione di equidi  in  difformita’ a  quanto  previsto  dall’O. M. ,comporta  l’applicazione  della  sanzione di cui all’art. 16, comma 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (da Euro 1.549 a Euro 9.296).


» Redazione

I commenti sono disabilitati.

CERCAarticoli