[thumb:2732:r:t=Il pm Landolfi]Savona. Il sequestro preventivo del veicolo nel caso di guida senza patente, in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti “non deve essere disposto in ogni caso di accertamento” di questi reati, ma “solo quando ricorrono i presupposti richiesti dall’articolo 321 del Codice di procedura penale per la sua applicazione”. Lo indica una circolare inviata dalla Direzione centrale per la polizia stradale a seguito del decreto legge dello scorso 3 agosto che ha modificato il Codice della strada. La nota diramata dal Viminale dà quindi ragione a quanto disposto e affermato dal sostituto procuratore di Savona Alberto Landolfi, che ha preso in alcuni casi provvedimenti di dissequestro di moto e veicoli appartenenti a chi era stato sorpreso per la prima volta ubriaco alla guida. “Vale sempre questa regola: la prima volta ti perdono, la seconda ti bastono”. E’ quanto dichiarato dal comandante della polizia stradale di Savona, Luca Marchese, alla luce dei molti dissequestri compiuti in Italia e anche in Provincia di automobili e moto ritirate a conducenti risultati ubriachi per la prima volta al test dell’etilometro. “Oggi è arrivata anche una circolare del ministero dell’Interno che chiarisce ogni dubbio – ha spiegato l’ufficiale della polizia stradale – ma il nostro comando e gli altri distaccamenti già applicavano con scrupolo la normativa dopo un confronto con la Procura della Repubblica di Savona. Non si può sequestrare l’auto ad un automobilista positivo per la prima volta al test dell’etilometro”. Anche secondo Marchese un provvedimento del genere “è legittimo solo se esiste un precedente analogo. Tutti i nostri agenti sanno bene come devono comportarsi nel caso in cui un automobilista venisse sorpreso alla guida dell’auto ubriaco. Devono accertare se si tratta di un soggetto recidivo o se pizzicato per la prima volta. La circolare ministeriale, d’altronde, così come è stata interpretata dall’autorità giudiziaria intervenuta oggi sull’argomento, è assolutamente chiarissima”.
[image:4061:r:s=1] Il sequestro preventivo del veicolo, ricorda la circolare inviata a prefetture e questure di tutta Italia, “può essere disposto dagli ufficiali di polizia giudiziaria unicamente nei casi d’urgenza, in cui vi sia effettiva necessità di impedire che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati”. Per i reati in esame, il presupposto manca quando, “attraverso l’intervento di un terzo soggetto che offra sufficienti garanzie, può essere ragionevolmente esclusa la disponibilità del veicolo da parte del contravventore e, perciò, il pericolo che la condotta illecita sia ulteriormente protratta dopo l’accertamento del reato”. Ad esempio, il sequestro preventivo non è necessario quando “il veicolo possa essere consegnato ad altra persona idonea a condurlo, presente a bordo dello stesso ovvero prontamente reperibile, anche in relazione alle indicazioni fornite dal contravventore per rintracciarlo e alle prioritarie attività operative degli organi accertatori”. Oppure quando, “pur mancando una persona idonea, il trasgressore, a sue spese e con un rapporto contrattuale direttamente gestito dallo stesso, sia in grado di far intervenire un veicolo di soccorso o un altro mezzo idoneo al recupero e al trasporto del veicolo presso la propria residenza, nel luogo di abituale stazionamento ovvero in un altro luogo idoneo”. In sostanza, precisa il documento firmato dal direttore centrale della polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato, prefetto Luciano Rosini, il sequestro del veicolo “deve essere considerato una misura estrema da adottare, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 321 del Codice di procedura penale, solo quando sia stato inutilmente esperito ogni altro tentativo di impedire al contravventore la conduzione del veicolo stesso”. Resta inteso che, nel caso di un motociclo, continua a valere la norma del Codice della strada che impone in ogni caso il sequestro del mezzo. La circolare precisa inoltre che è stato sottoscritto il decreto del ministro dei Trasporti, di concerto con quello dell’Interno, relativo alle modalità d’impiego dei cartelli che dovranno segnalare le postazioni di controllo della velocità . Nel provvedimento viene indicato che la distanza massima tra il segnale stradale o dispositivo luminoso e la postazione di controllo non può superare i 4 km.